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O. 20/12/2002

2. I presidenti delle regioni, per le medesime finalità e con le stesse modalità previste dalla presente ordinanza, possono, altresì, utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci regionali, in deroga agli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchè ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.

Art. 4.

1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, il personale comunque in servizio presso il Dipartimento della protezione civile continua a prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per il periodo di durata degli stati di emergenza, sulla base delle deroghe di cui all'art. 6, comma 1, della presente ordinanza; le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 comma 2, 5 comma 2 rispettivamente delle ordinanze del 18 dicembre 2001, n. 3168, del 27 dicembre 2001, n. 3170 e del 28 dicembre 2001, n. 3171, sono prorogate al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

1. Per il completamento delle attività di cui alle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000, n. 3093/2000, n. 3095/2000, n. 3096/2000 e n. 3098/2000, nonchè per le nuove e maggiori esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui in premessa, le regioni e l'AIPO possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, ovvero stipularne di nuovi, nel limite di spesa dell'1,5% dei fondi di cui all'art. 3, in deroga agli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000.

2. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sempre nel predetto limite dell' 1,5% delle risorse di cui all'art. 3, può provvedere alla proroga o alle nuove assunzioni per il tramite della Direzione regionale della protezione civile, secondo le procedure d'urgenza previste dall'art. 9, comma 2, della Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, ed in deroga agli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 ed agli arti-

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

-Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

-Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

-Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

-Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quatered articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

-Decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

-Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

-Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55,

articoli 3, 4, 6, 8;

-Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

-Legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

-Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

-Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

-Decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

-Legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

-Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

-Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

-Legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

-Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

- Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;

- Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

-leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare

a) per la regione Emilia Romagna: Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, art. 4, comma 8, lettera b); Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9,

articoli 5, 7, 8, 13, 14,15,16, 19 e 28; Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59; regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17

b) per la regione Veneto: Legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1; Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6; Legge regionale 8 maggio 1980, n. 52; Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42; Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58; Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17; Legge regionale 29 novembre 2001, n. 30.

2. Alla data di entrata vigore del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto Decreto legislativo.

Art. 7.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi

 

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